Direttiva 2012/27/UE

 

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2012
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
visto il parere del Comitato delle regioni [2],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [3],
considerando quanto segue:
(1) L'Unione si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica costituisce un valido strumenti per affrontare tali sfide. Essa migliora la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione, riducendo il consumo di energia primaria e diminuendo le importazioni di energia. Essa contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficiente in termini di costi e quindi a ridurre i cambiamenti climatici. Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell'industria dell'Unione, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.
(2) Le conclusioni del Consiglio europeo dell' 8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione in modo da raggiungere l'obiettivo di un risparmio dei consumi di energia primaria dell'Unione del 20 % rispetto alle proiezioni entro il 2020. Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno sottolineato che si deve raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica del 20 % all'orizzonte 2020, convenuto dal Consiglio europeo del giugno 2010, che attualmente non è in via di realizzazione. Proiezioni realizzate nel 2007 hanno indicato un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1842 Mtoe. Una riduzione del 20 % corrisponde a un consumo di 1474 Mtoe nel 2020, ovvero a una riduzione di 368 Mtoe rispetto alle proiezioni.
(3) Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno confermato che l'obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della nuova strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva ("strategia Europa 2020"). Nell'ambito di questo processo, e al fine di attuare tale obiettivo a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali di concerto con la Commissione e a indicare nei rispettivi programmi nazionali di riforma come intendano conseguirli.
(4) La comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010, intitolata "Energia 2020", colloca l'efficienza energetica al centro della strategia energetica dell'Unione per il 2020 e illustra la necessità di una nuova strategia per l'efficienza energetica che consentirà a tutti gli Stati membri di svincolare l'uso dell'energia dalla crescita economica.
(5) Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a inserire nel suo piano d'azione riveduto per l'efficienza energetica misure atte a colmare il ritardo nel conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione in materia di efficienza energetica nel 2020.
(6) Una delle iniziative della strategia Europa 2020 è rappresentata dall'iniziativa emblematica "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", adottata dalla Commissione il 26 gennaio 2011. Tale iniziativa individua nell'efficienza energetica uno degli elementi principali per garantire la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse energetiche.
(7) Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno riconosciuto che l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione non è in via di realizzazione e che sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori dell'edilizia, dei trasporti, nei prodotti e dei processi di produzione. Tali conclusioni prevedono inoltre che l'attuazione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione sarà riesaminata entro il 2013 e che saranno prese in considerazione, se necessario, ulteriori misure.
(8) L' 8 marzo 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione su un piano di efficienza energetica 2011. La comunicazione ha confermato che l'Unione non è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo di efficienza energetica. Ciò si verifica nonostante i progressi delle politiche nazionali di efficienza energetica illustrati nei primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica presentati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici [4]. Una prima analisi del secondo piano d'azione conferma che l'Unione non è sulla buona strada. Per porre rimedio a tale situazione il piano di efficienza energetica 2011 ha indicato una serie di politiche e misure di efficienza energetica che interessano tutta la catena energetica, ivi incluse la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia; il ruolo guida del settore pubblico nell'ambito dell'efficienza energetica; gli edifici e le apparecchiature; l'industria; e la necessità di consentire ai clienti finali di gestire i propri consumi energetici. Allo stesso tempo l'efficienza energetica nel settore dei trasporti è stata presa in esame nel Libro bianco sui trasporti, adottato il 28 marzo 2011. In particolare, l'iniziativa 26 del libro bianco invita a definire norme adeguate per le emissioni di CO2 dei veicoli in tutti i modi di trasporto, integrandole se necessario con requisiti in materia di efficienza energetica per tener conto di tutti i tipi di sistemi di propulsione.
(9) L' 8 marzo 2011 la Commissione ha parimenti adottato "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050", in cui segnalava la necessità, da questo punto di vista, di concentrare gli sforzi sull'efficienza energetica.
(10) In questo ambito occorre aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica con una direttiva che persegua l'obiettivo generale della realizzazione dell'obiettivo di efficienza energetica che mira a ridurre del 20 % il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020 e di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020. A tal fine la presente direttiva dovrebbe stabilire un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione e definire interventi specifici per attuare alcune delle proposte incluse nel piano di efficienza energetica 2011, nonché concretizzare le notevoli potenzialità di risparmio energetico non realizzate da essa individuate.
(11) La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 [5], invita la Commissione a valutare e riferire entro il 2012 sui progressi compiuti dall'Unione e dai suoi Stati membri verso l'obiettivo della riduzione del consumo di energia del 20 % entro il 2020 rispetto alle proiezioni. Essa stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati membri a rispettare l'impegno dell'Unione a ridurre le emissioni di gas serra, la Commissione dovrebbe proporre, entro il 31 dicembre 2012, misure rafforzate o nuove per accelerare i miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica. La presente direttiva risponde a tale esigenza. Essa contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, in particolare riducendo le emissioni di gas serra del settore energetico e giungendo ad avere entro il 2050 una produzione di elettricità a zero emissioni.
(12) Al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico esistenti, è necessario adottare un approccio integrato che includa i risparmi nell'approvvigionamento energetico e i settori d'uso finale. Nel contempo è opportuno rafforzare le disposizioni della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia [6] e della direttiva 2006/32/CE.
(13) Sarebbe auspicabile che l'obiettivo del 20 % di efficienza energetica sia conseguito grazie all'attuazione cumulativa di misure specifiche nazionali ed europee che promuovano l'efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno chiedere agli Stati membri di definire obiettivi, regimi e programmi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica. Tali obiettivi e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l'obiettivo comune. È opportuno pertanto che la Commissione effettui un attento monitoraggio dell'attuazione dei programmi nazionali di efficienza energetica mediante il suo quadro legislativo rivisto e nell'ambito del processo Europa 2020. Nel fissare gli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi, le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e le azioni intraprese in fasi precoci. Nello svolgimento di esercizi di modellizzazione, la Commissione dovrebbe consultarsi in maniera tempestiva e trasparente con gli Stati membri riguardo alle ipotesi di modelli e ai progetti di risultati dei modelli. È necessario migliorare la modellizzazione dell'impatto delle misure di efficienza energetica e dell'insieme delle tecnologie e delle loro prestazioni.
(14) La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili [7] afferma che Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, Cipro e Malta hanno un consumo finale lordo di energia per il trasporto aereo nazionale che è sproporzionatamente elevato, vale a dire che supera più di tre volte la media della Comunità per il 2005, e sono dunque condizionati in maniera sproporzionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi.
(15) Il volume totale della spesa pubblica corrisponde al 19 % del prodotto interno lordo dell'Unione. Per tale motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti, nonché per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese relativamente al consumo di energia. Inoltre, la diminuzione del consumo di energia grazie a misure che permettono di migliorare l'efficienza energetica può liberare risorse pubbliche da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.
(16) Tenuto conto che le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 sul piano di efficienza energetica 2011 hanno sottolineato che gli immobili rappresentano il 40 % del consumo finale di energia dell'Unione ed al fine di cogliere le opportunità di crescita e occupazione nei settori qualificati del commercio e dell'edilizia, nonché nella produzione di prodotti edili e nelle attività professionali, quali l'architettura, la consulenza e l'ingegneria, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine al di là del 2020 per mobilizzare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali al fine di migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare. Tale strategia dovrebbe riguardare ristrutturazioni profonde ed efficaci in termini di costi che comportino un ammodernamento tale da ridurre il consumo energetico sia fornito che finale di un edificio di una percentuale significativa rispetto ai livelli precedenti alla ristrutturazione, conducendo ad una prestazione energetica molto elevata. Tali ristrutturazioni profonde potrebbero anche essere effettuate per gradi.
(17) È necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre dell'80-95 % le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al 1990. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà del governo centrale nel territorio di uno Stato membro e da esso occupati in modo da migliorarne la prestazione energetica. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia [8]. L'obbligo di ristrutturare gli edifici del governo centrale previsto dalla presente direttiva integra tale direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure alternative efficienti in termini di costi per conseguire un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare del loro governo centrale. L'obbligo di ristrutturare la superficie degli edifici del governo centrale dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio.
(18) Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già messo in atto approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa del patto dei sindaci, e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto. È opportuno che gli Stati membri incoraggino i comuni e altri enti pubblici ad adottare piani di efficienza energetica integrati e sostenibili che abbiano obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini nella loro elaborazione e attuazione e ad informare adeguatamente i cittadini in merito ai contenuti e ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi. Tali piani possono comportare risparmi considerevoli di energia, soprattutto se attuati mediante sistemi di gestione dell'energia che consentano agli enti pubblici interessati di gestire meglio il loro consumo di energia. È opportuno incoraggiare lo scambio di esperienze tra città e altri enti pubblici sulle esperienze più innovative.
(19) Per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti e servizi e l'acquisto e l'affitto di edifici, è opportuno che i governi centrali che concludono contratti per opere pubbliche, forniture o servizi dimostrino un comportamento esemplare e adottino decisioni di acquisto efficienti sotto il profilo energetico. Ciò dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio. Dovrebbero essere fatte salve, tuttavia, le disposizioni delle direttive dell'Unione in materia di appalti pubblici. Per i prodotti diversi da quelli soggetti ai requisiti di efficienza energetica per l'acquisto di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a tener conto dell'efficienza energetica dell'acquisto.
(20) La valutazione della possibilità di introdurre un regime di "certificati bianchi" a livello di Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo numero di Stati membri anziché diffusi in tutta l'Unione. L'obiettivo di tale regime a livello di Unione potrebbe essere conseguito meglio, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica per le imprese di pubblica utilità del settore energetico o mediante altre misure politiche alternative che permettano di realizzare gli stessi risparmi di energia. Considerato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell'ambito di un quadro comune a livello di Unione, garantendo nel contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per tenere pienamente conto dell'organizzazione nazionale degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell'energia e delle abitudini dei clienti finali. Tale quadro comune dovrebbe offrire alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i clienti finali e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò accresce la concorrenza sul mercato dell'energia, in quanto le imprese in questione possono differenziare il loro prodotto, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a obiettivi sociali, in particolare per garantire che i clienti vulnerabili abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero determinare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali distributori di energia o società di vendita di energia al dettaglio debbano essere obbligati a raggiungere l'obiettivo del risparmio energetico allo stadio finale stabilito dalla presente direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero, in particolare, avere la facoltà di non imporre tale obbligo ai piccoli distributori di energia, alle piccole società di vendita di energia al dettaglio ed ai settori energetici di piccole dimensioni per evitare oneri amministrativi sproporzionati. La comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità. Quale strumento per sostenere le iniziative nazionali in materia di efficienza energetica le parti obbligate in virtù dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica potrebbero adempiere ai loro obblighi versando annualmente a un fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti in base a tale regime.
(21) Considerato l'imperativo generale di ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche e risanare il bilancio, nell'attuazione di misure particolari rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva è opportuno riservare debita attenzione al rapporto costo/efficacia a livello di Stato membro di misure di attuazione in materia di efficienza energetica in base ad un livello adeguato di analisi e valutazione.
(22) L'obbligo di realizzare risparmi delle vendite annuali di energia ai clienti finali rispetto alle vendite abituali di energia non costituisce un limite alle vendite o al consumo di energia. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di escludere la totalità o una parte, in volume, delle vendite dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità [9], dal calcolo delle vendite di energia ai clienti finali, posto che taluni settori o sottosettori di tali attività possono essere esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È opportuno che gli Stati membri siano consapevoli dei costi dei regimi per potere essere in grado di valutare con esattezza i costi delle misure.
(23) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 e al fine di limitare l'onere amministrativo, ciascuno Stato membro può riunire tutte le singole misure politiche per l'attuazione dell'articolo 7 in un programma nazionale globale per l'efficienza energetica.
(24) Per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale (ad esempio, le piccole e medie imprese - PMI), gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici. Per le grandi imprese gli audit energetici dovrebbero essere obbligatori ed essere effettuati con cadenza periodica dal momento che i risparmi energetici possono essere significativi. Gli audit energetici dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o EN 16247-1 (audit energetici) o, se includono un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere in linea anche con le disposizioni dell'allegato VI della presente direttiva poiché tali disposizioni non vanno oltre i requisiti di dette norme pertinenti. Una norma europea specifica sugli audit energetici è attualmente in fase di elaborazione.
(25) Qualora gli audit energetici siano realizzati da esperti interni, questi ultimi non dovrebbero essere direttamente coinvolti nell'attività oggetto dell'audit affinché sia garantita la necessaria indipendenza.
(26) Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, è opportuno tener conto dei vantaggi in termini di efficienza e di risparmio ottenuti tramite l'applicazione diffusa di innovazioni tecnologiche efficaci in termini di costi, ad esempio i contatori intelligenti. Qualora siano stati installati, i contatori intelligenti non dovrebbero essere usati dalle società per una fatturazione retroattiva ingiustificata.
(27) Per quanto riguarda l'energia elettrica, e conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica [10], che giudica positivamente l'introduzione dei contatori intelligenti, almeno l’80 % dei consumatori dovrebbe essere dotato di sistemi intelligenti di misurazione entro il 2020. Per quanto riguarda il gas, e conformemente alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale [11], che giudica positivamente l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, dovrebbero elaborare un calendario per l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti.
(28) L'uso di contatori o contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo individuale di riscaldamento nei condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato comporta benefici se i clienti finali dispongono di un mezzo per controllare il proprio consumo individuale. Pertanto, il loro uso ha un senso solo negli edifici in cui i radiatori sono attrezzati di valvole termostatiche.
(29) In alcuni condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato l'uso di contatori di calore individuali precisi sarebbe complicato dal punto di vista tecnico e costoso, dato che l'acqua calda usata per il riscaldamento entra negli appartamenti e ne esce in vari punti. È lecito ritenere che la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini è, tuttavia, possibile dal punto di vista tecnico qualora l'installazione di misuratori individuali non richieda la sostituzione delle tubature interne dell'edificio per la produzione di acqua calda. In tali edifici la misurazione del consumo individuale di calore può essere effettuata mediante contabilizzatori di calore individuali installati su ciascun radiatore.
(30) La direttiva 2006/32/CE impone agli Stati membri di assicurare che i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettono con precisione il loro consumo di energia effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nella maggior parte dei casi tale requisito è soggetto alle condizioni di essere tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Quando si procede ad un allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni, come definiti nella direttiva 2010/31/UE, contatori individuali di questo tipo dovrebbero, tuttavia, essere sempre forniti. La direttiva 2006/32/CE impone inoltre che sia fornita una fatturazione chiara basata sul consumo effettivo con frequenza tale da consentire ai consumatori di regolare il proprio consumo energetico.
(31) Le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE impongono agli Stati membri di assicurare l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nei mercati della fornitura di energia elettrica e di gas. Per quanto riguarda l'energia elettrica, qualora l’introduzione dei contatori intelligenti sia reputata efficiente in termini di costi, almeno l’80 % dei consumatori deve essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020. Per quanto riguarda il gas naturale, non è fornita alcuna scadenza, ma è richiesta l'elaborazione di un calendario. Tali direttive prevedono inoltre che i clienti finali devono essere adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica/gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo.
(32) L'impatto sul risparmio energetico delle disposizioni in materia di contatori e fatturazione di cui alle direttive 2006/32/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE è stato limitato. In molte parti dell'Unione tali disposizioni non hanno comportato per i clienti la ricezione di informazioni aggiornate riguardo al loro consumo energetico, né una fatturazione basata sul consumo effettivo con la frequenza che, in base agli studi, è necessaria per consentire ai clienti di regolare il proprio consumo energetico. Nei settori del riscaldamento degli ambienti e della produzione di acqua calda nei condomini l'insufficiente chiarezza di tali disposizioni ha inoltre condotto a numerosi reclami da parte dei cittadini.
(33) Al fine di rafforzare la responsabilizzazione dei clienti finali per quanto riguarda l'accesso alle informazioni relative alla misurazione e alla fatturazione dei loro consumi energetici individuali, tenuto conto delle opportunità associate al processo di attuazione di sistemi di misurazione intelligenti e all'introduzione dei contatori intelligenti negli Stati membri, è importante rendere più chiari i requisiti del diritto dell'Unione in questo settore. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre i costi connessi all'attuazione di sistemi di misurazione intelligente corredati di funzioni che potenziano il risparmio energetico e sostengono lo sviluppo di mercati per i servizi energetici e la gestione della domanda. L'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti consente la fatturazione frequente basata sul consumo effettivo. È opportuno, tuttavia, chiarire altresì i requisiti relativi all'accesso alle informazioni e ad una fatturazione equa ed accurata basata sul consumo effettivo nei casi in cui i contatori intelligenti non siano disponibili entro il 2020, anche in relazione alla misurazione e fatturazione del consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in condomini dotati di impianti di teleriscaldamento/teleraffreddamento o di un proprio sistema comune di riscaldamento installato in tali edifici.
(34) Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire un corretto funzionamento del mercato interno e un'attuazione coerente dell'acquis, in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(35) La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffreddamento presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria che sono largamente inutilizzate nell'Unione. È opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione globale del potenziale della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffreddamento. Tali valutazioni dovrebbero essere aggiornate, su richiesta della Commissione, per fornire agli investitori informazioni relative ai piani nazionali di sviluppo e contribuire a creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti. I nuovi impianti di produzione di energia elettrica e gli impianti esistenti che sono stati profondamente ammodernati o i cui permessi o licenze sono rinnovati dovrebbero, su riserva di un'analisi costi-benefici che dimostri un surplus costi-benefici, essere dotati di unità di cogenerazione ad alto rendimento per recuperare il calore di scarto derivante dalla produzione di energia elettrica. Il calore di scarto potrebbe poi essere trasportato dove è necessario mediante le reti di teleriscaldamento. Gli eventi che determinano l'obbligo di applicare i criteri di autorizzazione saranno in genere eventi che determinano anche gli obblighi riguardanti le autorizzazioni a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali [12] e le autorizzazioni a norma della direttiva 2009/72/CE.
(36) Può essere appropriato che le centrali nucleari o gli impianti di produzione di energia elettrica che sono predisposti per ricorrere allo stoccaggio geologico permesso ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio [13], siano ubicati in luoghi in cui il recupero di calore di scarto attraverso la cogenerazione ad alto rendimento o mediante teleriscaldamento o teleraffreddamento non è efficiente in termini di costi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di esentare tali impianti dall'obbligo di effettuare un'analisi costi-benefici per dotare l'impianto di attrezzature che consentono il recupero di calore di scarto attraverso un'unità di cogenerazione ad alto rendimento. Dovrebbe essere possibile altresì esentare dall'obbligo di produrre anche calore gli impianti di produzione di energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni.
(37) È opportuno che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere gli impianti di cogenerazione con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW al fine di promuovere la produzione distribuita di energia.
(38) La cogenerazione ad alto rendimento dovrebbe essere definita in base ai risparmi energetici ottenuti dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica. Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento utilizzate nella normativa dell'Unione dovrebbero far salvo l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali per finalità differenti da quelle della normativa dell'Unione in questione. Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare di perdere opportunità in tal senso, è opportuno prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.
(39) Per aumentare la trasparenza affinché i clienti finali siano in grado di scegliere fra l'energia elettrica da cogenerazione e l'energia elettrica prodotta con altre tecniche, è opportuno garantire l'origine della cogenerazione ad alto rendimento sulla base di valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento. I regimi di garanzia di origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare di meccanismi di sostegno nazionali. È importante che la garanzia di origine possa coprire tutte le forme di energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento. Le garanzie di origine dovrebbero essere distinte da certificati scambiabili.
(40) È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e teleraffreddamento, che comprendono molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio "innanzitutto pensare piccolo" ("Think Small First").
(41) La maggior parte delle imprese dell'Unione sono PMI. Esse rappresentano enormi potenzialità di risparmio energetico per l'Unione. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero definire un quadro favorevole teso a garantire alle PMI assistenza tecnica e informazioni mirate.
(42) La direttiva 2010/75/UE contempla l'efficienza energetica tra i criteri per determinare le migliori tecniche disponibili che dovrebbero fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione degli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione, tra cui gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Tuttavia, detta direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio in situ in relazione alle attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Gli Stati membri potrebbero includere informazioni relative ai livelli di efficienza energetica nelle loro relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE.
(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, tenendo conto degli orientamenti e dei codici elaborati conformemente al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica [14], e al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale [15]. È opportuno che i produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento siano autorizzati a indire una gara d'appalto per i lavori di connessione. È opportuno facilitare l'accesso alla rete dell'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di microcogenerazione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas obblighi di servizio pubblico, anche con riguardo all'efficienza energetica.
(44) La gestione della domanda è uno strumento importante per migliorare l'efficienza energetica, in quanto accresce notevolmente le possibilità per consumatori o terzi da essi designati di agire sulla base delle informazioni di consumo e di fatturazione e costituisce dunque un meccanismo per ridurre o reindirizzare il consumo che comporta risparmi energetici sia nel consumo finale sia, attraverso un uso ottimizzato delle reti e degli impianti di produzione, nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia.
(45) La gestione della domanda può basarsi sulle risposte dei clienti finali ai segnali di prezzo o sull'automazione degli edifici. Le condizioni della gestione della domanda e dell'accesso alla medesima dovrebbero essere migliorate, anche per i piccoli consumatori finali. Tenuto conto del continuo sviluppo di reti intelligenti, gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia siano in grado di garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali. Dovrebbero essere perseguite l'integrazione del mercato e pari opportunità di accesso ai mercati per quanto riguarda sia le risorse dal lato della domanda (fornitura e carico utente) sia la produzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia adottino un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale.
(46) Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.
(47) È necessario continuare a sviluppare il mercato dei servizi energetici per garantire la disponibilità di domanda e offerta di servizi energetici. La trasparenza, ad esempio mediante elenchi di fornitori di servizi energetici, può contribuire a tale obiettivo. Anche i contratti tipo, lo scambio di migliori pratiche e orientamenti, in particolare per quanto riguarda i contratti di rendimento energetico, possono contribuire a stimolare la domanda. Come in altre forme di finanziamento tramite terzi, in un contratto di prestazione energetica il beneficiario del servizio energetico evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare l'investimento effettuato totalmente o in parte da terzi.
(48) È necessario individuare e rimuovere gli ostacoli di tipo regolamentare e non regolamentare all'uso dei contratti di rendimento energetico e di altri accordi di finanziamento da parte di terzi per realizzare risparmi energetici. Tali ostacoli comprendono norme e pratiche contabili che impediscono che gli investimenti di capitale e i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente rispecchiati nella contabilità per l'intera durata dell'investimento. È opportuno inoltre affrontare a livello nazionale la questione degli ostacoli alla ristrutturazione del parco immobiliare esistente dovuti alla frammentazione degli incentivi tra i differenti soggetti interessati.
(49) È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni ad utilizzare appieno i fondi strutturali e il fondo di coesione per stimolare gli investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della precarietà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze che favoriscano l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica.
(50) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della presente direttiva; risorse assegnate all'efficienza energetica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE; risorse assegnate all'efficienza energetica nel quadro finanziario pluriennale, in particolare a titolo del fondo di coesione, dei fondi strutturali e del fondo di sviluppo rurale, e strumenti finanziari europei dedicati, come il fondo europeo per l'efficienza energetica.
(51) Gli strumenti di finanziamento potrebbero basarsi, se del caso, su risorse assegnate all'efficienza energetica provenienti da obbligazioni per il finanziamento di progetti dell'Unione; risorse assegnate all'efficienza energetica dalla Banca europea per gli investimenti e da altri istituti finanziari europei, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa; risorse ottenute da istituti finanziari per effetto leva; risorse nazionali, anche attraverso la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l'attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica; entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE.
(52) Gli strumenti di finanziamento potrebbero, in particolare, utilizzare tali contributi, risorse ed entrate per consentire e incoraggiare gli investimenti di capitali privati, in particolare ricorrendo agli investitori istituzionali, al contempo applicando criteri che garantiscano il rispetto degli obiettivi ambientali e sociali per la concessione di fondi; avvalersi di meccanismi di finanziamento innovativi (ad esempio garanzie di credito per il capitale privato, garanzie di credito per incoraggiare i contratti di rendimento energetico, sovvenzioni, crediti agevolati e linee di credito dedicate, sistemi di finanziamento da parte di terzi) che riducano i rischi dei progetti di efficienza energetica e consentano ristrutturazioni efficaci in termini di costi anche per le famiglie a basso o medio reddito; essere collegati a programmi o agenzie che riuniranno e valuteranno la qualità dei progetti di risparmio energetico, forniranno assistenza tecnica, stimoleranno il mercato dei servizi energetici e aiuteranno a generare domanda di consumo per i servizi energetici.
(53) Gli strumenti di finanziamento potrebbero altresì mettere a disposizione adeguate risorse a sostegno di programmi di formazione e certificazione aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di efficienza energetica; fornire risorse a favore della ricerca sulle tecnologie di piccola scala e sulle microtecnologie per produrre energia, della dimostrazione e dell'adozione più celere di dette tecnologie nonché dell'ottimizzazione delle connessioni di tali generatori alla rete; essere collegati a programmi di azione volti a promuovere l'efficienza energetica in tutte le abitazioni, a prevenire la precarietà energetica e ad incoraggiare i proprietari degli immobili in locazione a rendere le loro proprietà quanto più efficienti possibile sotto il profilo energetico; fornire risorse adeguate a sostegno del dialogo sociale e della fissazione di norme volte a migliorare l'efficienza energetica e a garantire buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro.
(54) Per concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari dell'Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali.
(55) Per l'attuazione dell'obiettivo del 20 % di efficienza energetica, la Commissione dovrà monitorare l'impatto delle nuove misure sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissione dell'Unione, al fine di mantenere gli incentivi nel sistema per lo scambio di quote a favore degli investimenti miranti a ridurre le emissioni di carbonio e preparare i settori del sistema per lo scambio delle quote di emissioni alle innovazioni necessarie in futuro. Essa dovrà monitorare l'impatto sui settori dell'industria che sono esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come definito dalla decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio [16], al fine di assicurare che la presente direttiva promuova e non impedisca lo sviluppo di tali settori.
(56) La direttiva 2006/32/CE impone agli Stati membri di adottare e di sforzarsi di conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9 % entro il 2016, che deve essere ottenuto tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Tale direttiva stabilisce che il secondo piano di azione in materia di efficienza energetica adottato dagli Stati membri è seguito, se opportuno e ove necessario, da proposte di misure supplementari ad opera della Commissione, ivi inclusa una proroga del periodo di applicazione degli obiettivi. Se da una relazione si evince che non sono stati compiuti sufficienti progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali indicativi stabiliti dalla tale direttiva, dette proposte devono essere incentrate sul livello e sulla natura degli obiettivi. La valutazione d'impatto che accompagna la presente direttiva indica che gli Stati membri sono sulla buona strada per conseguire l'obiettivo del 9 %, che è notevolmente meno ambizioso dell'obiettivo del 20 % di risparmio energetico entro il 2020 adottato in seguito, e pertanto non è necessario prendere in esame il livello degli obiettivi.
(57) Il programma "Energia intelligente — Europa" istituito con la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) [17], ha contribuito a creare un ambiente favorevole alla corretta attuazione delle politiche energetiche sostenibili dell'Unione, eliminando gli ostacoli sul mercato quali un'insufficiente consapevolezza e capacità degli attori del mercato e delle istituzioni, ostacoli tecnici o amministrativi a livello nazionale al corretto funzionamento del mercato interno dell'energia o mercati del lavoro non sufficientemente sviluppati per adeguarsi alle esigenze poste dall'economia a basse emissioni di carbonio. Molti di tali ostacoli sono ancora presenti.
(58) Al fine di cogliere le notevoli potenzialità di risparmio energetico dei prodotti connessi all'energia, è opportuno accelerare ed ampliare l'attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia [18], e della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti [19]. La priorità dovrebbe essere data ai prodotti che offrono le maggiori potenzialità di risparmio energetico quali indicati dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile, nonché alla revisione, se del caso, delle misure esistenti.
(59) Al fine di precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono stabilire requisiti di prestazione energetica a norma della direttiva 2010/31/UE nel rispetto della direttiva 2009/125/CE e delle sue misure di attuazione, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/125/CE.
(60) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione pari al 20 % entro il 2020 e gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica oltre il 2020, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri senza l'adozione di ulteriori misure di efficienza energetica e può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(61) Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al riesame dei valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento stabiliti sulla base della direttiva 2004/8/CE e riguardo ai valori, ai metodi di calcolo, ai coefficienti di base per l'energia primaria e ai requisiti di cui agli allegati della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(62) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [20].
(63) È opportuno abrogare tutte le disposizioni sostanziali delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE. Queste ultime disposizioni dovrebbero continuare ad applicarsi fino al termine per il conseguimento dell'obiettivo del 9 %. È opportuno altresì sopprimere l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di cercare soltanto di acquistare prodotti appartenenti alla migliore classe di efficienza energetica.
(64) È opportuno limitare l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale alle disposizioni che costituiscono modifiche sostanziali rispetto alle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate discende da dette direttive.
(65) La presente direttiva dovrebbe fare salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(66) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data.
Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.
2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "energia", tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia [21];
2) "consumo di energia primaria", il consumo interno lordo, ad esclusione degli usi non energetici;
3) "consumo di energia finale", tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura. Sono escluse le forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;
4) "efficienza energetica", il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
5) "risparmio energetico", quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
6) "miglioramento dell'efficienza energetica", l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;
7) "servizio energetico", la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
8) "enti pubblici", le "amministrazioni aggiudicatrici" quali definite dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [22];
9) "governo centrale", tutti i servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro;
10) "superficie coperta utile totale", la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
11) "sistema di gestione dell'energia", un insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
12) "norma europea", norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
13) "norma internazionale", una norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa accessibile al pubblico;
14) "parte obbligata", un distributore di energia o una società di vendita di energia al dettaglio vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7;
15) "parte incaricata", un'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;
16) "parte partecipante", un'impresa o un organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da uno strumento politico normativo nazionale;
17) "autorità pubblica responsabile dell'attuazione", un organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del controllo dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o istruzione;
18) "misura politica" uno strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
19) "azione individuale", un'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in applicazione di una misura politica;
20) "distributore di energia", una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;
21) "gestore del sistema di distribuzione", un "gestore del sistema di distribuzione" quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;
22) "società di vendita di energia al dettaglio", una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
23) "cliente finale", una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
24) "fornitore di servizi energetici", una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;
25) "audit energetico", una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;
26) "piccole e medie imprese" o "PMI", imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [23]; la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
27) "contratti di rendimento energetico", accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
28) "sistema di misurazione intelligente", un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
29) "gestore del sistema di trasmissione", il "gestore del sistema di trasmissione" quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;
30) "cogenerazione", la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
31) "domanda economicamente giustificabile", una domanda non superiore al fabbisogno di riscaldamento o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di produzione di energia diversi dalla cogenerazione;
32) "calore utile", il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
33) "elettricità da cogenerazione", l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato I;
34) "cogenerazione ad alto rendimento", la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II;
35) "rendimento complessivo", la somma annua della produzione di elettricità e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione

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